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[1]La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun conduttore, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' sia riconosciuta tale da non piu' permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.
[2]La riattivazione del servizio regolare sul conduttore guasto dovra' aver luogo dentro il termine di tre mesi, a partire dal giorno in cui l'Amministrazione dei telegrafi avra' informata del guasto la Compagnia.
[3]Nel calcolo di questi tre mesi sara' escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
