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[1]La Compagnia Eastern Telegraph avra' il diritto di porre in opera ai punti d'approdo del cavo, o dei cavi, quei ripari e meccanismi che le piacera', all'oggetto di proteggerli. I ripari non dovranno pero' essere d'inciampo pregiudizievole alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

[2]Qualora, per la custodia delle cime del cavo, o dei cavi, occorra costruire o prendere in affitto dei casotti, la spesa relativa sara' sostenuta dalla Compagnia.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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