Art. 1 (Convenzione con la società siciliana di navigazione)
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[1]CONVENZIONE ADDIZIONALE a quella approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, stipulata con la societa' siciliana di navigazione pel servizio fra la Sicilia e le isole Eolie.
[2]Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro, a nome dello Stato;
[3]Il cav. Gaetano Orlandi, a nome della societa' siciliana di navigazione a vapore, in virtu' di regolare mandato;
[4]Hanno concretato e stipulato quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]La societa' si obbliga di eseguire il servizio giornaliero di cui alla lettera a dell'art. 1 del quaderno d'oneri annesso alla convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, in modo che il viaggio da Milazzo a Lipari e viceversa si compia in ore 2. 20. Per la pulizia, pel cambiamento d'acqua nelle caldaie, nonche' per la immissione in bacino del piroscafo adibito a questo servizio, occorrendo ad intervalli circa 36 giorni all'anno, la societa' in questi giorni sostituira' il piroscafo stesso con altro, il quale dovra' pero' compiere il viaggio predetto in ore 2. 40.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
