Art. 1 (Convenzione con la società di navigazione Puglia)
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[1]CONVENZIONE ADDIZIONALE a quelle annesse alle leggi del 22 aprile 1893, n. 195, e del 17 dicembre 1899, n. 459, nonche' al decreto reale del 3 febbraio 1901, n. 85, riguardanti i servizi esercitati dalla societa' di navigazione «Puglia».
[2]Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro, a nome dello Stato;
[3]Il cav. Francesco Manzari a nome della societa' di navigazione «Puglia» da esso rappresentata in virtu' di regolare mandato;
[4]Hanno stipulato e concordato quanto segue:
[5]Art. 1.
- a)La societa' si obbliga di eseguire un viaggio settimanale fra Brindisi e San Giovanni di Medua, con approdo a Durazzo nel ritorno, corrispondendosi alla societa' la sovvenzione annua di lire 50,960 (cinquantamila novecento sessanta);
- b)Sara' inoltre eseguito un viaggio settimanale fra San Giovanni di Medua ed Oboti per il fiume Boyana, in aggiunta a quello fissato dall'art. 1 della convenzione, approvata col regio decreto del 3 febbraio 1901, n. 85.
[6]Per questo servizio, alla cui esecuzione sara' applicato il piroscafo accennato all'art. 2 della detta convenzione, sara' corrisposta alla Societa' la sovvenzione di lire 1,200 all'anno.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
