Art. 6 (Convenzione con la navigazione generale italiana)
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[1]La presente convenzione non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per reale decreto.
[2]Fatta a Roma in tre originali, addi' 1° luglio 1902.
[3]Il ministro delle poste e dei telegrafi Firmato: T. GALIMBERTI.
[4]Il ministro di agricoltura, industria e commercio Firmato: G. BACCELLI.
[5]Il ministro delle finanze Firmato: CARCANO.
[6]Il ministro del tesoro Firmato: DI BROGLIO.
[7]Per la navigazione generale italiana Firmati: DOMENICO GALLOTTI, E. PIAGGIO.
[8]Paolo Lonardi, testimonio. Guido Baccalario, testimonio.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
