Art. 4 (Convenzione con la navigazione generale italiana)
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La presente convenzione addizionale avra' effetto dal 1° agosto prossimo venturo, e durera', come quella principale, fino al 30 giugno 1908, intendendosi, come quella continuativa di anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
