Art. 3 (Convenzione con la navigazione generale italiana)
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[1]Saranno inoltre eseguiti 52 viaggi all'anno fra Napoli e Messina, con approdo a Torre Annunziata, Paola, Amantea, Santa Eufemia, Pizzo (Santa Venere), Tropea, Nicotera e Gioia Tauro.
[2]Nel viaggio di ritorno l'approdo a Tropea avra' luogo qualora vi siano cola' merci da imbarcare.
[3]A questo servizio saranno adibiti piroscafi commerciali aventi una velocita' non inferiore a 9 miglia e la stazzatura non inferiore a 300 tonnellate.
[4]Per l'esecuzione di questi viaggi, sara' corrisposta alla societa' la sovvenzione annua di lire sessantamila (lire 60,000) facendo una ritenuta proporzionale per quei viaggi che per qualunque causa venissero omessi.
[5]Questo servizio potra' essere ceduto ad altra societa' od armatore previo il consenso del Governo mediante decreto reale.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
