Art. 1 (Convenzione con la navigazione generale italiana)
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[1]CONVENZIONE ADDIZIONALE a quella stipulata colla navigazione generale italiana approvata colla legge 22 aprile 1893
[2]Il Ministero delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro a nome dello Stato;
[3]Il comm. Domenico Gallotti ed il comm. Erasmo Piaggio, senatore del Regno, presidente il primo del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato il secondo della navigazione generale italiana, a nome della societa' stessa, in virtu' di regolare mandato;
[4]Hanno concordato e stipulato quanto segue:
[5]Art. 1.
- a)Il viaggio ogni due settimane fra Trapani e Porto Empedocle, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, sara' eseguito ad ogni settimana, ripristinando cosi' il servizio indicato al secondo gruppo dei quaderni d'oneri, annessi alla precitata legge 22 aprile 1893, per le linee di navigazione con le isole dell'Arcipelago Toscano, di Pantelleria, Linosa e Lampedusa.
[6]Per questo aumentato servizio sara' corrisposto alla navigazione generale italiana la sovvenzione annua di lire quarantaquattromila seicentoventi e cent. sedici (lire 44,620.16);
- b)l'itinerario della linea quindicinale di cui alla lettera a del quaderno d'oneri B annesso alla detta legge, modificata dall'art. 1 n. 4 della convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, rimane determinato come segue:
[7]Venezia-Ancona-Bari-Brindisi-Alessandria-Porto Said-Alessandria-Brindisi-Bari-Ancona-Venezia.
[8]Per la maggiore percorrenza sara' corrisposta alla navigazione generale italiana la sovvenzione di lire 20 (venti) a lega attribuita alla linea stessa;
- c)il viaggio ogni settimana, di cui all'art. 1, n. 9, lettera a, della convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, fra Trapani e Tunisi, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria e Biserta, sara' prolungato a Palermo, corrispondendosi per tale prolungamento alla societa' l'annua sovvenzione di lire diciassettemila trecentosessantadue e centesimi ventotto (17,362. 28);
- d)sara' istituito l'approdo a Calasetta nel viaggio giornaliero di andata da Carloforte a Portovesme, di cui alla lettera v del quaderno d'oneri A annesso alla convenzione approvata con la precitata legge del 22 aprile 1893. Per la maggiore percorrenza derivante dalla esecuzione di tale approdo sara' corrisposta alla societa' la sovvenzione di lire quattromila (lire 4,000) all'anno.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
