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Alla spesa per l'esercizio 1902-903 ascendente a L.131,697.44 per la convenzione di cui alla lettera a dell'articolo precedente, a lire 52,160 per la convenzione di cui alla lettera b, e di lire 15,135 per quella di cui alla lettera c ha gia' provveduto il bilancio di previsione della spesa pel Ministero delle poste e dei telegrafi. Per gli esercizi futuri, fino alla scadenza delle dette convenzioni, il Governo del Re, e' autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero predetto al capitolo «Servizi postali e commerciali marittimi» l'annua somma di lire 215,412.44.
Testo in vigore dal 17 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
