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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare tutti i provvedimenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 13 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Fortis. E. Pedotti. C. Finocchiaro-Aprile. A. Majorana. P. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
