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[1]Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nell'art. 1 della presente legge saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.
[2]Il contributo delle provincie e degli altri interessati per queste opere idrauliche di 2ª categoria sara' iscritta nel bilancio delle entrate.
Testo in vigore dal 24 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
