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[1]Sono dichiarate opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria, nelle provincie di Aquila, di Bologna, di Como, di Cremona, di Grosseto, di Firenze, di Ferrara, di Modena, di Mantova, di Lucca, di Parma, di Pavia, di Perugia, di Pisa, di Ravenna, di Reggio Emilia, di Roma, di Rovigo, di Sondrio, di Treviso, di Udine, di Vicenza e di Venezia, quelle descritte negli elenchi delle annesse tabelle A e B, con decorrenza dal 1° gennaio 1882.

[2]Le spese della sistemazione dell'Arno, eseguita nell'interno della citta' di Pisa dopo il 1869, in quanto si riferiscono alla difesa idraulica, saranno ripartite fra gli interessati, nelle proporzioni stabilite dall'articolo 95 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

[3]La quota a carico dello Stato sara' prelevata in due o piu' rate annuali dal complesso delle somme disponibili sul capitolo 3 della tabella A, annessa alla legge 23 luglio 1881, numero 333 (Serie 3ª).

Testo in vigore dal 24 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-07-05;876~art1 · fonte del testo

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