Art. 9 (Disposizioni preliminari)
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[1]Con Decreto Reale puo' essere vietata l'uscita delle merci che siano considerate qual contrabbando di guerra.
[2]Puo' pure per Decreto Reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, con lo scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.
[3]Il Governo del Re dovra' tosto presentare al Parlamento tali Decreti per essere convertiti in legge.
Testo in vigore dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911
