Art. 7 (Disposizioni preliminari)
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[1]Gli oggetti non indicati nella tariffa sono per l'applicazione del dazio assimilati a quelli coi quali hanno maggiore analogia.
[2]Il Ministero delle finanze determina tali assimilazioni, previo il parere del collegio dei periti, e mediante decreto motivato da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale.
[3]In caso d'urgenza le assimilazioni possono essere determinate dall'Intendenza di finanza ovvero dal Direttore della dogana, ma allora hanno efficacia soltanto pel fatto a cui si riferiscono. Contro le assimilazioni determinate dall'Intendenza o dal Direttore della dogana rimane aperto al contribuente il ricorso al Ministero.
Testo in vigore dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911
