Art. 2 (Disposizioni preliminari)
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Se in una o piu' casse presentate per essere sdoganate e appartenenti a una sola spedizione, si trovano diversi pezzi di merci, i quali insieme riuniti costituiscano un oggetto specialmente nominato dalla tariffa, tali pezzi, abbenche' presentati separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinati a formare.
Testo in vigore dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911
