Art. 17 (Disposizioni preliminari)
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Sono esenti dai dazi di entrata le provviste di bordo di origine nazionale sopravanzate ai bastimenti provenienti da paese estero, purche' non si tratti di generi di privativa. Sono esenti dai dazi di uscita quelle nazionali o come tali ammesse e considerate, imbarcate su bastimenti italiani e stranieri, a condizione che siano proporzionate al numero delle persone dell'equipaggio e alla durata del viaggio. In caso di dissenso, la dogana chiede l'avviso del capitano di porto.
Testo in vigore dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911
