Art. 14 (Disposizioni preliminari)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocita' per parte dei loro Governi.
[2]Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione pero' di reciprocita' per parte dei rispettivi Governi a favore dei Capi di missione italiani accreditati presso di quelli.
Testo in vigore dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911
