Art. 12 (Disposizioni preliminari)
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[1]Con Decreto Reale sono stabiliti i diritti da pagarsi per i piombi, le lamine e gli altri contrassegni doganali che si appongono ai colli o alle merci, non che per le indennita' agli impiegati ed agenti che si recano fuori della dogana, o fuori dei posti stabiliti per eseguire operazioni doganali.
[2]Tariffe speciali, approvate dagli Intendenti di finanza, udito l'avviso delle Camere di commercio, regolano le spese di facchinaggio per il movimento delle merci nelle dogane.
Testo in vigore dal 30 maggio 1878 al 1 luglio 1911
