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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvati i seguenti contratti:
[7]1° - 5 giugno 1894, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Bologna, mediante il quale viene convenuta, fra il Consorzio della chiusa di Casalecchio e del canale di Reno e il Demanio dello Stato, la riduzione a favore di quest'ultimo, in L. 1637,32 della quota campionale (con chiusura di cinque bocche di derivazione, dal canale della Ghisiliera) per la irrigazione, non piu' necessaria, del possesso demaniale dei Prati di Caprara, presso Bologna.
[8]2° - 17 novembre 1894, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Milano, di adesione alla vendita del teatro della Canobbiana in detta citta', seguita a cura del Municipio, e a favore dell'architetto comm. Achille Sfondrini, per private trattative, e pel prezzo di L. 270,000, con piena adesione di tutti i proprietari dei palchi e con accettazione, da parte del Demanio dello Stato, nonche' della Real Casa, della quota di L. 21,832,50 sul prezzo suddetto, per quattro palchi di pertinenza dello Stato, compreso quello Reale, da convertirsi detta quota di prezzo in rendita del debito pubblico con godimento alla lista civile, cui appartenevano per l'uso i palchi medesimi, giusta la legge 26 agosto 1868 n. 4527.
[9]3° - 2 gennaio 1895 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Torino, di vendita al Comune di Torino dei fabbricati costituenti l'antico quartiere svizzero, rimasti separati dalle adiacenze del Palazzo Reale, sul prolungamento della via del Seminario, e di due aree minori, pel prezzo di L. 140,000 da convertirsi in rendita del debito pubblico con godimento alla lista civile della cui dotazione facevano parte gl'immobili in vendita, giusta la stessa legge 26 agosto 1868 sopracitata.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[12]UMBERTO.
[13]P. Boselli.
[14]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
