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[1]Le somme assegnate per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nello Elenco unito alla presente Legge, possono essere oltrepassate senza preventiva autorizzazione.
[2]Queste maggiori spese saranno sulla relazione del Ministro delle Finanze provvisoriamente regolate per Decreti Reali da pubblicarsi entro quindici giorni dalla loro data. La loro regolarizzazione sara' proposta al Parlamento con un progetto di Legge da presentarsi subito dopo l'esercizio 1867.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Torino addi' 31 luglio 1867.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
[7](Saranno pubblicati in prossimo numero i capitoli del bilancio annessi alla presente legge).
Testo in vigore dal 6 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
