Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In seguito ai risultati della ispezione di cui all'art. 2 saranno fatti compilare dal Governo i progetti riguardanti l'adattamento o la costruzione di tutti i fabbricati carcerari. Tali progetti saranno redatti secondo le norme generali stabilite dalla legge sulle opere pubbliche.
[2]Per la redazione dei detti progetti il Ministero dell'interno trasmettera' agli Uffici competenti le tracce e le indicazioni necessarie affinche' rispondano alle esigenze della detenzione preventiva a sistema misto, e del sistema penitenziario in applicazione del Codice penale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
