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[1]In seguito ai risultati della ispezione di cui all'art. 2 saranno fatti compilare dal Governo i progetti riguardanti l'adattamento o la costruzione di tutti i fabbricati carcerari. Tali progetti saranno redatti secondo le norme generali stabilite dalla legge sulle opere pubbliche.

[2]Per la redazione dei detti progetti il Ministero dell'interno trasmettera' agli Uffici competenti le tracce e le indicazioni necessarie affinche' rispondano alle esigenze della detenzione preventiva a sistema misto, e del sistema penitenziario in applicazione del Codice penale.

Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6165~art5 · fonte del testo

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