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[1]I comuni pagheranno allo Stato una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888 per fitto o quota di concorso al fitto dei fabbricati delle carceri mandamentali.
[2]Per i comuni che hanno destinato ad uso di carcere mandamentale edifizi o parte di edilizi di loro proprieta' si provvedera' come segue:
- a)Se il Governo manterra' le carceri mandamentali nell'edifizio di proprieta' del comune capoluogo di mandamento rilascera' a benefizio di esso le quote che gli sieno state sin ora corrisposte dagli altri comuni del mandamento: se la proprieta' del fabbricato apparterra' a tutti o a parte dei comuni del mandamento, il Governo rilascera' ugualmente ad essi la quota di fitto, e resteranno a loro benefizio le quote degli altri comuni non interessati nella proprieta'.
- b)Se il Governo provvedera' alla costruzione del nuovo fabbricato, i comuni pagheranno allo Stato una somma annua equivalente al fitto o alla quota di fitto presunto in base al valore attuale del fabbricato.
[3]I comuni che non hanno carceri mandamentali e che si servono delle carceri giudiziali circondariali continueranno a pagare allo Stato la quota di concorso ragguagliata alla media del quinquennio 1884-1888.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
