Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le opere di costruzione, di ampliamento, di riduzione o di riparazione delle carceri mandamentali, non che quelle per le carceri circondariali e succursali, per gli stabilimenti di pena e pei riformatori governativi sono a carico dello Stato, salvo per questi ultimi la osservanza delle convenzioni esistenti.
[2]Le spese di manutenzione dei fabbricati delle carceri mandamentali saranno a carico dei comuni.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
