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Il Consiglio delle carceri emettera' il suo parere:
- a)Sulla convenienza di affidare a riformatori privati i minorenni giudicabili e condannati ai sensi dell'art. 17;
- b)Sui documenti che la Direzione generale delle carceri dovra' annualmente presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 12;
- c)Sui modi atti a diffondere la istituzione delle Societa' di patronato e dei riformatori privati e sui sussidi da concedersi ad essi;
- d)E su tutte le altre questioni per le quali il Ministero credera' d'interpellarlo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
