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L'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena, il ricovero e il collocamento dei minorenni spetta al Ministero dell'interno. I giudicabili, i condannati la cui sentenza non e' ancora divenuta esecutiva e che non abbiano compiuti i 18 anni di eta', possono essere affidati, per il tempo della loro detenzione preventiva, anche a riformatori privati, ove questi offrano le guarentigie necessarie e l'autorita' giudiziaria competente dia il suo consenso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
