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Pel pagamento del personale di custodia, che in virtu' dell'art. 13 viene assunto dallo Stato, i comuni gli pagheranno una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa a tale titolo da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
