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[1]Le spese di mantenimento e di fornimento (vestiario biancheria, mobili), di cura, di assistenza medica o religiosa dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali, dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei riformatori governativi sono a carico dello Stato.
[2]Per le carceri mandamentali provvedera' lo Stato a tutte le spese anzidette, meno quelle di assistenza medica e religiosa, che sono poste a carico dei comuni.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
