Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora le parti non siano in grado, per qualsiasi causa, di produrre gli elementi di prova indicati nell'articolo primo, dovranno in apposito giudizio dimostrare la esistenza e la data di formalita' ipotecarie che esse pretendano di avere avute sui registri ipotecari prima dell'incedio.
[2]Tali giudizi saranno sempre trattati col rito sommario.
[3]Il termine per produrre i gravami sara' di giorni venti dalla notificazione della sentenza.
Testo in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
