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[1]Le note, i certificati e i titoli indicati nel precedente articolo saranno al momento della consegna annotati in apposito registro, e della eseguita presentazione il conservatore rilasciera' certificato in carta libera contenente il numero del registro e la data della registrazione.

[2]I duplicati delle note ipotecarie e i certificati originali esibiti dalle parti saranno ritenuti presso la Conservatoria. Le copie in carta libera delle note e dei certificati, munite del visto di conformita' del conservatore, saranno restituite alle parti.

[3]Le copie dei titoli saranno restituite a richiesta delle parti, qualora sieno stati salvati dall'incendio i titoli equivalenti e non abbiano riportati danni da renderli in qualsiasi modo incompleti.

Testo in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3196~art2 · fonte del testo

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