Art. 2
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[1]Il suddetto prezzo, prelevato il capitale occorrente alla affrancazione, giusta la legge 24 gennaio 1864, n.° 1637, del censo costituito a credito dell'Orfanotrofio di Sant'Anna in Forli' per provvedere ai restauri della Chiesa di Santa Maria in Forno', verra' erogato nell'acquisto di cartelle di rendita pubblica italiana. Le cartelle acquistate saranno intestate al Demanio dello Stato con l'annotazione che la rendita e' assegnata alle spese di culto e di mantenimento della detta Chiesa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 4 marzo 1866.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. A. Scialoja.
Testo in vigore dal 19 marzo 1866 al 16 dicembre 2009
