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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la maggiore spesa di L. 75,117,85, da inscriversi nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo con la denominazione: «Saldo delle contabilita' relative al capitolo n. 22, Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione», dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 maggio 1891.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 9 maggio 1891 al 16 dicembre 2009
