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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la maggiore spesa di L. 12,038,32, da inscriversi nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo, colla denominazione: «Saldo delle contabilita' relative al capitolo n. 19 - Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio», dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 maggio 1891.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 9 maggio 1891 al 16 dicembre 2009
