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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la maggiore somma di lire 167,817.41, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1892-93, ad un nuovo capitolo col n. 120 bis e con la denominazione: «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo - Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti».
[8]Detta somma verra' prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, pel suddetto esercizio finanziario 1892-93.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 27 giugno 1893.
[11]UMBERTO.
[12]Grimaldi.
[13]Visto, Per il Guardasigilli: Giolitti
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
