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[1]Al pagamento delle provvisionali e del corrispettivo di riscatto, di cui al precedente articolo 2, sara' provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 agosto 1919.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Pantano - Tedesco - De Vito.
[6]Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Testo in vigore dal 26 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
