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[1]Al Governo del Re e' accordata ogni opportuna facolta' per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1 e per l'assunzione dell'esercizio da parte delle ferrovie dello Stato.
[2]L'indennita' di riscatto verra' determinata a norma degli atti di concessione e su di essa spettera' alla Compagnia soltanto l'interesse legale del 5 per cento a datare dalla decorrenza del riscatto.
[3]In pendenza della liquidazione della indennita' stessa, il Governo e' autorizzato a corrispondere alla Compagnia la provvisionale, di cui all'articolo 3° (secondo comma) della legge 27 giugno 1912, num. 638, salvo conguaglio in conto capitale ed interessi all'atto del pagamento dell'indennita' di riscatto. Agli effetti della determinazione della provvisionale, sara' compresa, fra le spese medie di esercizio, la quota di partecipazione ai prodotti lordi liquidata a favore dell'erario.
Testo in vigore dal 26 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
