Art. 2
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[1]La detta opera dovra' essere compiuta, nel termine di anni dieci, a datare dalla promulgazione della presente legge, e il Comune avra' facolta' di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui, giusta le norme tracciate agli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 24 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]G. Saracco.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 11 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
