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In apposito capitolo del bilancio dell'entrata verra' inscritta, in tre rate annue uguali, a cominciare dal bilancio 1898-99, la somma complessiva di L. 1,300,000 di cui all'articolo 3 della Convenzione, le quali rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo del bilancio della spesa per il Ministero dell'Istruzione Pubblica.
Testo in vigore dal 6 aprile 1899 al 16 dicembre 2009
