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E' approvata la Convenzione del 4 dicembre 1897, stipulata tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Comune, la Provincia e l'Universita' di Bologna, con l'aggiunta all'articolo 2 delle parole «salve le eventuali disposizioni delle leggi generali in materia» e con la soppressione totale dell'articolo 9.
Testo in vigore dal 6 aprile 1899 al 16 dicembre 2009
