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[1]Le opere da compiere giusta le convenzioni di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilita'; la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sara' compiuta calcolando l'indennita' relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della citta' di Napoli.
[2]Qualora fra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra, sianvi terreni non inscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati, per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che negli attuali comuni di Santa Cesarea, Minervino e Ortelle, sono soggetti alla piu' bassa delle tariffe catastali.
Testo in vigore dal 25 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
