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[1]Per l'adempimento delle condizioni di detta Convenzione il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire le sottoindicate trasposizioni di somme dallo Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1890-91 a quelli dei Ministeri delle Poste e dei Telegrafi e della Guerra per l'esercizio medesimo.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 luglio 1890.
[5]UMBERTO.
[6]Lacava. L. Mecili. Giolitti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 12 agosto 1890 al 9 maggio 2025
