Art. 19 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)
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Qualora dopo tale dichiarazione la Ditta, invece di mettere un cordone nuovo, abbia riparato nell'anno, calcolato senza eccezione, come e' detto nell'articolo precedente, il cavo esistente, paghera' la multa di cui all'articolo 17 tante volte quanti saranno i trimestri effettivi trascorsi dalla data dell'interruzione a quella della riparazione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
