Art. 18 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

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[1]Non saranno applicabili le penalita' sopra indicate nei casi di interruzione o guasto di un cavo quando la Ditta abbia fatto constare con sicurezza all'Amministrazione di avere predisposta la costruzione di un cavo nuovo da sostituire quello guasto nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.

[2]In tal caso la Ditta perdera' solamente il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo per tutto il tempo che trascorrera' dal cominciamento del guasto alla riattivazione della corrispondenza regolare.

Testo in vigore dal 21 aprile 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3789~convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art18 · fonte del testo

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