Art. 12 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)
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Qualora la Ditta non abbia costruita l'officina succursale o non abbia provvisto il piroscafo debitamente corredato nel termine stabilito dall'articolo precedente, paghera' al Governo nell'un caso e nell'altro una multa di lire 1000 (mille) per ogni mese di ritardo fino a mesi sei.
Testo in vigore dal 21 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
