Art. 11 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)
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L'officina succursale dovra' essere costruita e messa in esercizio entro un anno dalla data della legge che approva la Convenzione, ed entro lo stesso anno dovra' pure essere pronto ed in stato di prendere il mare il piroscafo corredato come all'art. 10 per le operazioni dei cavi.
Testo in vigore dal 21 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
