Art. 9 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
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[1]Trasporti in servizio - Nolo del materiale mobile.
[2]Sono estese ai nuovi tronchi delle linee Balsorano-Avezzano e Salerno-Mercato Sanseverino le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione approvata colla legge 20 luglio 1888 n. 5550 (serie 3ª) in quanto non contraddicano alla presente convenzione.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
