Art. 8 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
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[1]Corrispettivi di costruzione
[2]In corrispettivo degli oneri assunti colla presente convenzione, il Governo paghera' alla Societa' Mediterranea una somma complessiva di lire ventimilioni e quattrocentomila, convertita in sei annualita' di lire tremilioni e quattrocentomila cadauna, da pagarsi entro il mese di luglio degli anni 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 senza detrazione alcuna per tasse ed imposte presenti e future, tenuto conto di quanto e' stabilito, per la prima di tali annualita', al precedente articolo 6.
[3]Le suddette annualita' figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Societa', e quindi contribuiranno, alla determinazione del reddito netto.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
