Art. 7 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Spese per le stazioni d'innesto
[2]Gli innesti dei tronchi di linea (di cui all'articolo 1° della presente Convenzione) alle ferrovie in esercizio, avranno luogo nelle stazioni di Avezzano e di Mercato Sanseverino.
[3]Gli impianti e gli ampliamenti riconosciuti necessari nella stazione di Avezzano in dipendenza dell'innesto della nuova linea Roccasecca-Avezzano, andranno a carico della linea Roma-Solmona e saranno eseguiti a cura della Societa' Adriatica esercente la linea stessa, di cui fa parte la stazione di Avezzano.
[4]Andranno invece a carico della Societa' Mediterranea e saranno da questa eseguiti (in dipendenza degli obblighi che essa assume colla presente convenzione) tutti gli ampliamenti e gli impianti che saranno riconosciuti necessari nella stazione di Mercato Sanseverino, in dipendenza dell'innesto nella stessa della nuova linea Salerno-Mercato Sanseverino.
[5]Qualora la Societa', valendosi della facolta' di cui all'articolo 2 aprisse tratti parziali all'esercizio, essa provvedera' a sua cura e spesa al servizio temporaneo di testa di linea.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
