Art. 5 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
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[1]Varianti
[2]La Societa' in qualunque stadio dei lavori, potra' proporre varianti di esecuzione ai progetti approvati, le quali abbiano per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione e dell'esercizio dei nuovi tronchi di linea.
[3]Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo.
[4]La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti dall'articolo 2°, a condizione pero' che il Governo comunichi alla Societa' le proprie decisioni su tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
