Art. 4 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
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[1]Progetti di esecuzione
[2]La Societa' presentera' all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione in doppio esemplare e nel termine massimo di mesi dodici dalla data della legge con cui verra' approvata la presente convenzione.
[3]Rimangono estese ai progetti succitati le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 5° della Convenzione approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
