Art. 3 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le condizioni tecniche e modalita' di costruzione
[2]La Societa' dovra' osservare anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' ed i materiali da costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle Opere pubbliche del 20 marzo 1845, n. 2248 in quanto non siano derogate dalla presente convenzione.
[3]La Societa' inoltre dovra' osservare le seguenti norme e disposizioni:
- a)Comuni ad entrambi le linee:
- 1)Larghezza della piattaforma stradale...... metri 5.00
- 2)Detta della massicciata al piano delle traverse. » 3.00
- 3)Altezza della medesima............. » 0.50
- 4)Dimensioni delle traverse:
[4]Lunghezza... » 2.60 Larghezza... » 0.24 Altezza.... » 0.14
- 5)Larghezza delle opere d'arte fra i parapetti.. » 4.50
- 6)Larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie.................. » 4.20
- 7)Altezza delle gallerie dal piano delle rotaie all'intradosso del volto............ » 5.00
- 8)Nicchie in galleria da una sola parte alla distanza di.................. » 30.00 9. Le modalita' in genere del corpo stradale, delle gallerie, delle opere d'arte minori e degli edifici di guardia come garette, caselli, case cantoniere ed accessori, saranno conformi ai moduli gia' presentati dalla Societa' ed approvati dal Governo per le linee costruite in base alla legge 20 luglio 1888 n. 5550 (Serie 3ª).
[5]10. Il raggio minimo delle curve sara' di metri 250.
[6]11. L'armamento sara' eseguito con rotaie di acciaio del peso di chilogrammi 36 per metro lineare, lunghe metri 12.00 ed a giunto sospeso.
- b)Varie per le due linee.
[7]1. Pendenza massima per la linea Salerno-Mercato Sanseverino il 20 per ‰ (il venti per mille).
[8]2. Pendenza massima per la linea Roccasecca-Avezzano, il 28 per ‰ (il ventotto per mille) salvo raggiungere in qualche tratto anche il 30 per ‰ (trenta per mille) quando il Governo riconosca cio' necessario in riguardo alle condizioni generali, locali e di tracciato.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
